sabato 23 giugno 2007

Alterazione di armi

tratto da:
LEGGE 18 APRILE 1975, N. 110
NORME INTEGRATIVE DELLA DISCIPLINA VIGENTE PER IL CONTROLLO DELLE ARMI, DELLE MUNIZIONI E DEGLI ESPLOSIVI.
(Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105)

Articolo 3

Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.

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