sabato 23 giugno 2007

Disposizioni transitorie e finali

tratto da: LEGGE 18 APRILE 1975, N. 110 NORME INTEGRATIVE DELLA DISCIPLINA VIGENTE PER IL CONTROLLO DELLE ARMI, DELLE MUNIZIONI E DEGLI ESPLOSIVI. (Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105)

Articolo 37

Sino alla pubblicazione del catalogo nazionale delle armi comuni da sparo previsto dall'art. 7, ne sono ammesse la produzione, l'importazione e l'esportazione, a condizione che gli esercenti tali attività siano muniti delle prescritte licenze dell'autorità di pubblica sicurezza e che ogni arma sia contrassegnata dal numero di matricola.
Sono, altresì, consentiti, anche dopo la pubblicazione del catalogo nazionale di cui all'articolo 7, l'esportazione ed il commercio di armi comuni da sparo non catalogate, prodotte od importate anteriormente, purché registrate con i rispettivi numeri di matricola, a norma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.

Articolo 38
Le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge concernenti i giocattoli si applicano decorso un anno dal giorno di entrata in vigore della legge stessa.

Articolo 39
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'autorità di pubblica sicurezza deve procedere ad una revisione straordinaria delle autorizzazioni a privati per la raccolta di armi da guerra o tipo guerra o di parti di esse o di munizioni da guerra, previste dall'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
Nell'ipotesi di revoca della licenza, le armi, entro trenta giorni dal relativo provvedimento, possono essere cedute agli enti pubblici, nonché ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra, ad enti e persone residenti all'estero.

Articolo 40
Per tutto quanto non previsto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, nonché le altre vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di armi ed esplosivi.
Nulla è innovato alle disposizioni della legge 14 ottobre 1974, n. 497.

Nessun commento: