sabato 23 giugno 2007

Divieto di fabbricazione di esplosivi non riconosciuti

tratto da: LEGGE 18 APRILE 1975, N. 110 NORME INTEGRATIVE DELLA DISCIPLINA VIGENTE PER IL CONTROLLO DELLE ARMI, DELLE MUNIZIONI E DEGLI ESPLOSIVI. (Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105)

Articolo 24

Chiunque fabbrica un prodotto esplodente non riconosciuto o modifica o altera la composizione dei prodotti esplodenti riconosciuti e classificati a norma dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 400.000 a lire 2.000.000.
La sanzione di cui al comma precedente non si applica ai fabbricanti di prodotti esplodenti titolari di licenza rilasciata dal Ministero dell'interno per l'attività di ricerca, studio e sperimentazione condotta nel proprio stabilimento.

Nessun commento: