sabato 23 giugno 2007

Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.

tratto da: LEGGE 18 APRILE 1975, N. 110 NORME INTEGRATIVE DELLA DISCIPLINA VIGENTE PER IL CONTROLLO DELLE ARMI, DELLE MUNIZIONI E DEGLI ESPLOSIVI. (Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105)

Articolo 6

È istituita, presso il Ministero dell'interno, la commissione consultiva centrale delle armi. La commissione si compone di un presidente, di due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno della Polizia di Stato, di due del Ministero della difesa, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, di cinque del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui quattro in rappresentanza dei settori economici interessati, su designazioni plurime delle associazioni di categoria più rappresentative, di uno del Ministero del commercio con l'estero, di due del Ministero delle finanze, di cui uno della direzione generale delle dogane e l'altro del Corpo della guardia di finanza, di tre esperti in materia balistica e di un esperto in armi antiche, artistiche, rare o comunque di importanza storica (9).
Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della direzione generale della pubblica sicurezza.
Il presidente e i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro per l'interno, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente effettivo annualmente delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i supplenti.
La commissione esprime parere obbligatorio sulla catalogazione delle armi prodotte o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per le loro caratteristiche, non rientrino nelle categorie contemplate nel precedente articolo 1, nonché su tutte le questioni di carattere generale e normativo relative alle armi e alle misure di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito, la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta, la collezione, il trasporto e l'uso delle armi (10).
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(9) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 16 luglio 1982, n. 452 (Gazz. Uff. 20 luglio 1982, n. 197). Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608.
(10) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 16 luglio 1982, n. 452 (Gazz. Uff. 20 luglio 1982, n. 197), rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 23 luglio 1982, n. 201.

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