sabato 23 giugno 2007

Sanatorie

tratto da: LEGGE 18 APRILE 1975, N. 110 NORME INTEGRATIVE DELLA DISCIPLINA VIGENTE PER IL CONTROLLO DELLE ARMI, DELLE MUNIZIONI E DEGLI ESPLOSIVI. (Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105)

Articolo 36

I detentori delle armi comuni da sparo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano provveduto a denunciare ai sensi dell'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, le armi medesime, non sono punibili, ai sensi delle disposizioni vigenti, qualora ottemperino all'obbligo della denuncia entro il termine di sessanta giorni dalla predetta data, sempre che la denuncia avvenga prima dell'accertamento del reato.
Non sono, altresì, punibili coloro che, entro lo stesso termine di sessanta giorni e prima dell'accertamento del reato, consegnano le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi e gli altri congegni micidiali illegittimamente detenuti di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, modificato dall'art. 9 della L. 14 ottobre 1974, n. 497, né coloro che entro il detto termine provvedono all'obbligo della denuncia di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 393.
Non sono, infine, punibili quanti detengono, in forza di denunzia, presentata a norma dell'articolo 38 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, ed accettata dai competenti organi, armi da guerra o tipo guerra impropriamente acquisite come armi comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge, sempre che provvedano agli adempimenti prescritti entro sessanta giorni dalla pubblicazione del catalogo di cui al precedente art. 7.

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