sabato 23 giugno 2007

Aste pubbliche

tratto da: LEGGE 18 APRILE 1975, N. 110 NORME INTEGRATIVE DELLA DISCIPLINA VIGENTE PER IL CONTROLLO DELLE ARMI, DELLE MUNIZIONI E DEGLI ESPLOSIVI. (Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105)

Articolo 33

1. E' vietata la vendita, nelle pubbliche aste, delle armi indicate negli articoli 1 e 2.
2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore dell'obbligo di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione (19).
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(19) Così sostituito dall'art. 10-bis, D.L. 13 maggio 1991, n. 152 nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

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