sabato 23 giugno 2007

Armi clandestine

tratto da: LEGGE 18 APRILE 1975, N. 110 NORME INTEGRATIVE DELLA DISCIPLINA VIGENTE PER IL CONTROLLO DELLE ARMI, DELLE MUNIZIONI E DEGLI ESPLOSIVI. (Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105)

Articolo 23

Sono considerate clandestine:
1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7;
2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11.
E' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine (18).
Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni (18).
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffa o altera i numeri di catalogo o di
matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11 (18).
Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.
Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identità prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell'interno ai fini dell'iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente art. 11.
-------------
(18) Comma così sostituito dall'art. 9, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.

Nessun commento: