sabato 23 giugno 2007

Registro delle operazioni giornaliere

tratto da: LEGGE 18 APRILE 1975, N. 110 NORME INTEGRATIVE DELLA DISCIPLINA VIGENTE PER IL CONTROLLO DELLE ARMI, DELLE MUNIZIONI E DEGLI ESPLOSIVI. (Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105)

Articolo 25

Chiunque, per l'esercizio della propria attività lavorativa, fa abituale impiego di esplosivi di qualsiasi genere deve tenere il registro delle operazioni giornaliere previsto dal primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 400.000 a lire 4.000.000 chi non osserva l'obbligo di cui al comma precedente.
Con la stessa pena sono punite le persone indicate nel primo comma del citato articolo che non osservano l'obbligo di tenuta del registro.
Sono punite con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 200.000 le persone obbligate a tenere il predetto registro le quali rifiutano ingiustificatamente di esibire il registro stesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che ne facciano richiesta.

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