sabato 23 giugno 2007

Trasporto di parti di armi

tratto da: LEGGE 18 APRILE 1975, N. 110 NORME INTEGRATIVE DELLA DISCIPLINA VIGENTE PER IL CONTROLLO DELLE ARMI, DELLE MUNIZIONI E DEGLI ESPLOSIVI. (Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105)

Articolo 19

L'obbligo dell'avviso previsto rispettivamente dagli articoli 28 e 34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve essere osservato anche per il trasporto di singole parti di armi da guerra e tipo guerra nonché di canne, carcasse, carrelli, fusti, tamburi, bascule e caricatori di armi comuni.
Qualora il fatto non costituisca un più grave reato, il contravventore è punito con l'arresto non inferiore ad un mese e con l'ammenda da lire 80.000 a lire 320.000 se trattasi di parti di armi da guerra o tipo guerra; con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 160.000 se trattasi di parti di armi comuni.

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